Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5029/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription and photo ID admissibility in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Abbattista Domenico inadmissible, ruling that the statute of limitations had expired before the appellate judgment. The court rejected arguments regarding the reliability of a photo identification made by a Spanish-speaking victim, noting the victim's prior accurate description and the lack of legal requirement for translation in such contexts. Consequently, the conviction for theft and attempted theft was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, 625 n. 2, 157, 213, 361, 143 cod. pen.; Art. 69, 213, 361, 143 cod. proc. pen.: The statute of limitations applies despite special recidivism; photo identification is a declarative act relying on the victim's perception rather than formal personal recognition rules, and translation of such acts is not required.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations photo identification criminal appeal recidivism effect translation of acts theft conviction inadmissible appeal attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
Art. 157, comma 3 cod. pen.
Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod.
Art. 213 cod. proc. pen.
Con un terzo motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 213 cod. proc. pen., per omessa traduzione del verbale di individuazione fotografica in lingua nota alla parte lesa che vi ha proceduto.
Art. 361 cod. proc. pen.
non ha alcuna attinenza alla individuazione fotografica, disciplinata dall'art. 361 cod. proc. pen. In ogni caso, la traduzione dell'atto nella lingua della persona che chiamata a compierla non è prevista.
Art. 143 cod. proc. pen.
D'altro canto, la traduzione degli atti è stabilita dall'art. 143 cod. proc. pen. a favore del solo imputato.
art. 213 cod. proc. pen
Con un terzo motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 213 cod. proc. pen., per omessa traduzione del verbale di individuazione fotografica in lingua nota alla parte lesa che vi ha proceduto.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 361 cod. proc. pen
non ha alcuna attinenza alla individuazione fotografica, disciplinata dall'art. 361 cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
D'altro canto, la traduzione degli atti è stabilita dall'art. 143 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 36258 del 07/10/2020
Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATTISTA DOMENICO nato a BARI il 26/06/1961 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Abbattista Domenico é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello non abbia rilevato e dichiarato la prescrizione dei reati ascritti all'imputato, maturata in data antecedente alla sentenza di appello. Il termine di prescrizione nel caso che occupa è di dieci anni, non potendo incidere sul medesimo la ritenuta recidiva specifica e reiterata. Con un secondo motivo si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in merito alla attendibilità dell'individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa, resa dubbia dalla impossibilità che la stessa avesse potuto fare le affermazioni che sono riportate nel verbale di individuazione, attesa la sua non conoscenza della lingua italiana.

Con un terzo motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 213 cod. proc. pen., per omessa traduzione del verbale di individuazione fotografica in lingua nota alla parte lesa che vi ha proceduto. Con il quarto motivo si lamenta il vizio della motivazione perché, estromessa dal giudizio la prova cardine rappresentata dalla individuazione fotografica, non vi è altro elemento in grado di fondare l'accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 - 01).

3. In linea generale l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01).

A tal proposito la Corte di appello ha posto in evidenza come la persona offesa avesse dato preliminarmente una accurata descrizione della persona della quale aveva descritto i movimenti nella hall dell'albergo e lo aveva riconosciuto senza incertezza alcuna in una delle fotografie mostratele. Il ricorrente già con l'atto di appello aveva proposto una critica potenzialmente radicale, rimarcando che secondo quanto risultava dalla querela la persona offesa si esprimeva solo in lingua spagnola; la Corte di appello ha reso in replica una motivazione non manifestamente illogica, affermando che il primo contatto con l'autorità poteva aver indotto la persona offesa a farsi accompagnare da presso la Stazione dei Carabinieri da un mediatore linguistico, mentre nella successiva occasione aveva ritenuto non più necessario l'ausilio; inoltre il mero riconoscimento non richiedeva particolari competenze linguistiche.

A fronte di tale motivazione il ricorrente formula censure che non si confrontano con il nucleo argomentativo; in tal modo il motivo risulta anche aspecifico.

4. L'art. 213 cod. proc. pen. prescrive le modalità con le quali deve procedersi alla ricognizione di persona: il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. Di tali attività va dato atto con verbale e la violazione delle menzionate forme determina la nullità dell'atto. Pertanto, l'art. 213 cod. proc. pen. non ha alcuna attinenza alla individuazione fotografica, disciplinata dall'art. 361 cod. proc. pen. In ogni caso, la traduzione dell'atto nella lingua della persona che chiamata a compierla non è prevista. D'altro canto, la traduzione degli atti è stabilita dall'art. 143 cod. proc. pen. a favore del solo imputato. Il motivo è manifestamente infondato.

5. L'ultimo motivo è manifestamente infondato giacchè muove dalla respinta premessa della non utilizzabilità dell'individuazione fotografica.

6. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. (/(

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di cons