Italian Court dismisses appeal as appellate court's sentencing comparison was not arbitrary and lacked logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against a second-instance judgment convicting the defendant for theft. The appellant argued the lower court improperly assessed crime severity by finding facts not contested, specifically regarding stolen vehicle parts versus whole cars. The court ruled that the appellate judge's discretionary comparison of mitigating and aggravating circumstances was not arbitrary and was supported by sufficient motivation, thus escaping cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's discretionary judgment comparing mitigating and aggravating circumstances escapes cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning, provided it is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA FRANCO nato a CIRIE il 23/02/1969 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Di Somma Franco é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia espresso un giudizio di gravità del fatto, funzionale al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle concorrenti aggravanti, ritenendo accertate condotte criminose che non sono state oggetto di contestazione. Infatti, la corte territoriale ha scritto del furto di due autovetture e non di parti di esse.
2. Orbene, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01).
La mancata contestazione del furto di due veicoli, realizzatasi in quanto l'imputazione menziona il furto di 'parti di autoveicolo ... detenuti sui ... veicoli' non è in concreto ravvisabile giacché la formula della imputazione non è in alcun modo incompatibile con l'affermazione della Corte di appello. Peraltro, è noto che la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 522 cod. proc. pen., si verifica solo ove l'imputato non abbia potuto spiegare le proprie difese rispetto ai profili introdotti dal giudice; evenienza che neppure il ricorrente ha rappresentato.
Sicché, nel caso che occupa risulta decisivo che ai fini della motivazione del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. perì. il giudice abbia valorizzato elementi ai quali fa riferimento l'art. 133 cod. pen. La gravità del fatto è certamente tra quelli; peraltro, a ciò la Corte di appello ha aggiunto la notevole capacità criminale del Di Somma, con puntualizzazione che non è stata censurata con il ricorso.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Sa