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Ordinanza — n. 5022/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of proof regarding money restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their conviction for attempted theft. The lower court had rejected the claim that the stolen money was returned to the victim, a fact the appellants argued was crucial for qualifying the crime as an attempt. The Court ruled that the appellants failed to provide specific evidence contradicting the lower court's finding and improperly asked the Court of Cassation to recognize a statutory mitigation that the lower court had already evaluated.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis, co. 2 cod. pen.; Art. 62, n. 6 cod. pen.: Appeals must be specific and address the actual reasoning of the lower court; general assertions of doubt or requests for the higher court to independently apply statutory mitigations without challenging the factual basis of the lower court's decision are inadmissible.

Parole chiave

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attempted theft qualification statutory mitigation recognition inadmissible appeal grounds specificity requirement appeals burden of proof restitution restituzione delle prestazioni pena di recesso riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624-bis, co. 2 cod. pen.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
Ancora facendo critico riferimento a tale affermazione del giudice di secondo grado, e all'esiguità della somma sottratta, si richiede a questa Corte di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., almeno in applicazione del principio del favor rei.
Sez. U. n. 52117/2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 52117/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DABIJA VASILE MADALIN nato il 25/06/1995 CASTILLO JIMENEZ REYNALDO nato a Cuba il 29/01/1993 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Dabija Vasile Madalin e Castillo Jimenez Reynaldo sono stati condannati a pena ritenuta per ciascuno equa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, co. 2 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia omesso di considerare che la banconota oggetto materiale del reato era stata restituita alla persona offesa, e che, pertanto, risulta integrata l'ipotesi del tentativo di furto; tale qualificazione risulta confermata dall'essere stato commesso il fatto all'interno di un esercizio pubblico e quindi in costanza della sorveglianza operata dalla persona offesa, elemento dirimente secondo le Sez.

U. n. 52117/2014. L'affermazione della Corte di appello secondo la quale non sarebbero convincenti le dichiarazioni relative alla restituzione della banconota è meramente apodittica. Ancora facendo critico riferimento a tale affermazione del giudice di secondo grado, e all'esiguità della somma sottratta, si richiede a questa Corte di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., almeno in applicazione del principio del favor rei. Orbene, il primo motivo muove da una premessa fattuale che non trova conferma nella motivazione impugnata; ovvero che la somma di denaro venne restituita al suo legittimo proprietario.

Come rammentato dal ricorrente, la Corte di appello ha affermato che non vi era prova della circostanza, stante la imprecisione sul punto delle dichiarazioni acquisite. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali vizi inficiano tale affermazione, mentre si è limitato ad esprimere un indimostrato giudizio di apoditticità. Il motivo è quindi aspecifico, perché non si confronta con le argomentazioni del giudice impugnato ma muove da premesse da questi negate. Il secondo motivo si risolve in una richiesta impropriamente rivolta al giudice di legittimità: la Corte di appello ha esplicitamente preso posizione rispetto alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rilevando anche a tal riguardo la assenza di prova di una restituzione della somma; e in ordine alla esiguità della somma sottratta, che ha considerato già adeguatamente valutata dal Tribunale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo stata posta a base del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ancora una volta, quindi, il motivo avanzato dal ricorrente è aspecifico, oltre che non consentito.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M.. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il