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Ordinanza — n. 5020/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to improper grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Giuseppe Nasi's appeal against a plea bargain sentence inadmissible because he raised grounds not permitted under the new Article 448 of the Criminal Procedure Code. While Nasi argued violations of law and procedural defects regarding payment terms, the Court held that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific defects like lack of consent or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and Nasi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if raised for grounds other than those explicitly listed in the new statute, such as procedural errors preceding the special procedure, as the sentencing judgment is independent of prior formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal Criminal Procedure Code inadmissible appeal procedural defects improper grounds restituzione del termine recidiva nell'infrazione ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Nasi Giuseppe ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di tentato furto, aggravato dalla recidiva.
Art. 162-ter cod. pen.
Il ricorrente si duole, in primo luogo, sotto il profilo della violazione di legge e, poi, sotto quello del vizio motivazionale del rigetto della richiesta di concessione di un termine finalizzato al perfezionamento del pagamento necessario all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 610, co. 5-bis cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nasi Giuseppe ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di tentato furto, aggravato dalla recidiva.
art. 162-ter cod. pen
Il ricorrente si duole, in primo luogo, sotto il profilo della violazione di legge e, poi, sotto quello del vizio motivazionale del rigetto della richiesta di concessione di un termine finalizzato al perfezionamento del pagamento necessario all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 34601 del 31/03/2021, Rv. 282233 - 01
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASI GIUSEPPE nato a SAVONA il 16/06/1976 avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdate-~-alie-rarte udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

1. Nasi Giuseppe ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di tentato furto, aggravato dalla recidiva. Il ricorrente si duole, in primo luogo, sotto il profilo della violazione di legge e, poi, sotto quello del vizio motivazionale del rigetto della richiesta di concessione di un termine finalizzato al perfezionamento del pagamento necessario all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103. Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, non possono essere denunciati vizi diversi da quelli in essa previsti e in specie errorres in procedendo riferiti ad atti precedenti all'innesto procedimento speciale. Vale anche nel caso che occupa il principio per il quale la pretesa invalidità del procedimento nel quale si innesta il giudizio di applicazione della pena è si estende a quest'ultimo, "poiché il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali esso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stata ritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell'imputato" (Sez. 3, Sentenza n. 34601 del 31/03/2021, Rv. 282233 - 01, in tema di vizi del giudizio direttissimo).

Ne consegue che que!li proposti dall'odierno ricorrente sono motivi non consentiti; il che importa l'inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con l'ordinanza prevista dal combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod. proc. pen.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere es