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Ordinanza — n. 5018/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5018/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Gemma Maria Cristina é stata condannata a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen., é inammissibile. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, ove presente (come nel caso che occupa), per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

Regesto Legislator

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art. 39 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione esame grafologico uso di un documento falso firma individuale memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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art. 39 disp. att. cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMMA MARIA CRISTINA nato a ROMA il 19/08/1961 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Gemma Maria Cristina é stata condannata a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen., é inammissibile. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, ove presente (come nel caso che occupa), per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il President