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Ordinanza — n. 5017/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Quispe Diaz Rulin Roberto e Castro Montana Antonio sono stati condannati a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 4, 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia accomunato i due ricorrenti nel giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, senza dare conto degli elementi che denotano la personalità degli stessi, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e la vita antecedente e susseguente al reato, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non solo: la Corte di appello ha esplicitamente considerato i fattori di differenziazione a base del diverso trattamento sanzionatorio, richiamando i numerosi precedenti penali del Quispe e un solo fotosegnalamento (quindi un precedente di polizia) del Castro. A ciò si aggiunga che il motivo in esame neppure indica quale dei ricorrenti sarebbe rimasto pregiudicato dalla prospettata indebita equiparazione. Giova rammentare che l'art. 581 cod. proc. pen. richiede che il ricorso dia indicazione specifica, tra l'altro, delle ragioni di diritto e di fatto a base dell'impugnazione, a pena di inammissibilità.

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione altri reati furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Giova rammentare che l'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUISPE DIAZ RULIN ROBERTO nato il 05/09/1968 CASTRO MONTANA ANTONIO nato il 31/01/1980 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Quispe Diaz Rulin Roberto e Castro Montana Antonio sono stati condannati a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 4, 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia accomunato i due ricorrenti nel giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, senza dare conto degli elementi che denotano la personalità degli stessi, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e la vita antecedente e susseguente al reato, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali.

Ove lo avesse fatto ne sarebbe risultata ridimensionata l'entità dei fatti. Orbene, il motivo è del tutto aspecifico; esso svolge affermazioni di principio senza calarle nel caso concreto, tanto che la stessa premessa dalla quale implicitamente muove l'esponente, ovvero che ai ricorrenti sia stata inflitta la medesima pena nonostante la presenza di tratti di diversificazione, è errata: al Quispe è stata inflitta la pena di otto mesi di reclusione e milleduecento euro di multa mentre al Castro sono stati inflitti sei mesi di reclusione ed ottanta euro di multa.

Non solo: la Corte di appello ha esplicitamente considerato i fattori di differenziazione a base del diverso trattamento sanzionatorio, richiamando i numerosi precedenti penali del Quispe e un solo fotosegnalamento (quindi un precedente di polizia) del Castro. A ciò si aggiunga che il motivo in esame neppure indica quale dei ricorrenti sarebbe rimasto pregiudicato dalla prospettata indebita equiparazione. Giova rammentare che l'art. 581 cod. proc. pen. richiede che il ricorso dia indicazione specifica, tra l'altro, delle ragioni di diritto e di fatto a base dell'impugnazione, a pena di inammissibilità.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consiglier„e stensore Il Presidente Salvato le, 'vere / DEPO tTATA Ema c