Ordinanza — n. 5016/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Braidic Roberto é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e del reato di cui all'art. 707 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia riproposto motivazioni che non consentono di affermare con certezza 445 4 responsabilità penale dell'imputato, in ciò sostanziandosi la manifesta illogicità della motivazione; laddove una adeguata assunzione e valutazione degli elementi di diritto avrebbe fatto rilevare la mancanza degli elementi integrativi delle fattispecie contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e del reato di cui all'art. 707 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia riproposto motivazioni che non consentono di affermare con certezza 445 4 responsabilità penale dell'imputato, in ciò sostanziandosi la manifesta illogicità della motivazione; laddove una adeguata assunzione e valutazione degli elementi di diritto avrebbe fatto rilevare la mancanza degli elementi integrativi delle fattispecie contestate.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC ROBERTO nato a UDINE il 22/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Braidic Roberto é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e del reato di cui all'art. 707 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia riproposto motivazioni che non consentono di affermare con certezza 445 4 responsabilità penale dell'imputato, in ciò sostanziandosi la manifesta illogicità della motivazione; laddove una adeguata assunzione e valutazione degli elementi di diritto avrebbe fatto rilevare la mancanza degli elementi integrativi delle fattispecie contestate.
Quanto al profilo sanzionatorio, la pena inflitta è eccessiva. Orbene, simili rilievi risultano per un verso del tutto aspecifici e per altro non consentiti. Difatti essi non indicano un qualche concreto vizio tra quelli descritti all'art. 606 cod. proc. pen. e neppure enunciano le precipue ragioni di fatto e di diritto che rendono il provvedimento viziato. Ci si limita a mere asserzioni che esprimo oppositive valutazioni, sulla valenza del materiale probatorio e sulla congruità della pena, e in ciò la estraneità dei rilievi al novero dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /'" SalvatL Dovere Emaooelé,