Ordinanza — n. 5015/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Di Pietro Mirko é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello, una volta derubricato il reato ritenuto dal primo giudice (tentativo di furto monoaggravato) in quello di tentato furto non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Tuttavia, l'esame degli atti, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, lascia emergere che il 29.6.2018 la persona offesa propose rituale querela, raccolta dai Carabinieri di Giulianova. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello, una volta derubricato il reato ritenuto dal primo giudice (tentativo di furto monoaggravato) in quello di tentato furto non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Tuttavia, l'esame degli atti, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, lascia emergere che il 29.6.2018 la persona offesa propose rituale querela, raccolta dai Carabinieri di Giulianova. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO MIRKO nato a GIULIANOVA il 29/09/1986 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Di Pietro Mirko é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello, una volta derubricato il reato ritenuto dal primo giudice (tentativo di furto monoaggravato) in quello di tentato furto non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Tuttavia, l'esame degli atti, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, lascia emergere che il 29.6.2018 la persona offesa propose rituale querela, raccolta dai Carabinieri di Giulianova. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il Preside