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Ordinanza — n. 5011/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding absorbed penalty reduction requests and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly prioritized the principal request for community service over the subsidiary request for penalty reduction. The appellant argued that the lack of reasoning for rejecting the reduction and the denial of generic mitigating circumstances due to prior convictions were errors. The court held that when a principal request is granted, subsidiary requests are absorbed, and prior convictions alone do not preclude the application of generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: When a principal request is granted in a progressive series of requests, the court is exempt from deciding on subsidiary requests, and prior convictions do not automatically preclude the recognition of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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absorption of subsidiary requests penalty reduction appeal generic mitigating circumstances prior convictions effect appellate court reasoning guida in stato di ebbrezza qualificata aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Tanto discende dal principio devolutivo posto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice dell'impugnazione conosce quanto gli viene appunto devoluto dall'impugnante, così risultando definito l'ambito della sua cognizione.
Art. 62-bis cod. pen.
Si tratta di assunto manifestamente infondato, posto che già per il testo dell'art. 62-bis cod. pen. la sola incensuratezza non può valere a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Art. 133 cod. pen.
Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la previsione dell'art. 133 cod. pen. che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è rispettato anche quando si ritenga che uno solo degli indici militi per una più afflittiva sanzione.
art. 62-bis cod. pen
Si tratta di assunto manifestamente infondato, posto che già per il testo dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la previsione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 592 del 05/03/1974
Sez. 5, Sentenza n. 29175 del 07/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE GIULIO nato a MANOPPELLO il 15/11/1986 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata riformata unicamente nella pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, nei confronti di Gigante Giulio, giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di appello non abbia reso motivazione in ordine al rigetto del motivo con il quale si era chiesta una diminuzione della pena, ritenendo illegittimamente che esso fosse assorbito dall'accoglimento dell'ulteriore motivo, con il quale si era chiesta la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, si assume che contraddittoriamente sia stata valutata positivamente l'incensuratezza dell'imputato e però negate le attenuanti generiche ed inflitta una pena prossima al massimo edittale.

2. Orbene, simili rilievi sono manifestamente infondati. Ancorché risalente nel tempo, merita di essere ribadito il principio posto da questa Corte, secondo il quale quando sono sottoposte all'esame del giudice più richieste, in rapporto di progressione fra loro, l'esame e la pronunzia positiva sulla questione avente carattere assorbente esime dall'obbligo di decisione in ordine alle richieste di carattere subordinato (non così nel caso inverso) (Sez. 2, Ordinanza n. 592 del 05/03/1974, Rv. 127879 - 01). Tanto discende dal principio devolutivo posto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice dell'impugnazione conosce quanto gli viene appunto devoluto dall'impugnante, così risultando definito l'ambito della sua cognizione.

Cognizione che ha ad oggetto uno o più punti della decisione, ovvero quella o quelle statuizioni della sentenza che possono essere considerate in modo autonomo (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697 - 01). Il Gigante aveva innanzitutto richiesto la sostituzione della pena ttisitoa detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale con il lavoro di pubblica utilità e allo scopo aveva prodotto la dichiarazione di disponibilità della Caritas Diocesana di Pescara/Penne ad accogliere il prevenuto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La richiesta, pertanto, si riferiva alla pena inflitta dal primo giudice e non ad una diversa pena, come determinata dalla Corte di appello. Tanto che solo in subordine, e quindi in caso di rigetto della richiesta di sostituzione, l'imputato chiedeva una riduzione di quella originaria pena. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha preso in considerazione innanzitutto la richiesta principale é, avendola accolta, ha ritenuto non più necessario esaminare la richiesta che il medesimo imputato aveva rappresentato come sostenuta solo per il caso di rigetto della principale.

Quanto al secondo motivo, esso sottende un automatismo non condivisibile, ovvero che dallo stato di incensuratezza debba derivare il ricnoscimento delle attenuanti generiche e una pena non coincidente o prossima al massimo edittale. Si tratta di assunto manifestamente infondato, posto che già per il testo dell'art. 62-bis cod. pen. la sola incensuratezza non può valere a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la previsione dell'art. 133 cod. pen. che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è rispettato anche quando si ritenga che uno solo degli indici militi per una più afflittiva sanzione.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il