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Ordinanza — n. 5008/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction due to insufficient reasoning on non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated drunk driving. The appellant argued the appeal court failed to properly assess non-punishability based on the minor nature of the offense, citing the low blood alcohol level and lack of accidents. The court rejected this, ruling that the appellate decision was sufficiently motivated by considering the nighttime setting, lack of cooperation, and absence of mitigating evidence, thus meeting the legal standard for sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must evaluate the gravity of the offense based on the specific circumstances of its commission, not merely on the statutory elements, and a lack of specific reasons for rejecting non-punishability renders the decision invalid.

Parole chiave

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drunk driving conviction non-punishability grounds insufficient motivation appellate review sentencing discretion blood alcohol threshold legal reasoning standard guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Invero, con un primo motivo ci si duole del rigetto della richiesta di riconoscere nel caso che occupa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Epperò, se il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen
Invero, con un primo motivo ci si duole del rigetto della richiesta di riconoscere nel caso che occupa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 18180 del 20/12/2018
Sez. 4, Sentenza n. 58261 del 29/11/2018
Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNARINO DIODATO nato a CROTONE il 25/09/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Crotone nei confronti di Mannarino Diodato giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile. Invero, con un primo motivo ci si duole del rigetto della richiesta di riconoscere nel caso che occupa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è per l'esponente fondata su due erronei assunti: che l'imputato non abbia contestato la consumazione del reato e che questo fosse stato commesso nel centro abitato di Crotone.

Inoltre la Corte di appello ha attribuito rilievo al fatto che la condotta è stata tenuta in ora notturna nonostante non fossero stati accertati elementi specifici dai quale dedurre una particolare gravità del fatto. Nel caso che occupa il tasso alcolemico era di poco superiore alla soglia prevista, non si è verificato alcun sinistro stradale e non è stato posto in pericolo alcun utente della strada; inoltre, il fatto è stato commesso da soggetto di giovane età e con ottima biografia penale.

2. Orbene, la censura è manifestamente infondata. In tema di onere motivazionale concernente il giudizio in merito alla applicabilità o meno della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza di questa Corte insegna che il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6 - , Sentenza n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01).

Peraltro, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica. Tanto esclude, ad esempio, che si possa far perno esclusivamente sul superamento della soglia minima del tasso alcolemico e sulla commissione del fatto in tarda notte (Sez. 4 - , Sentenza n. 58261 del 29/11/2018, Rv. 274910 - 01). Epperò, se il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01).

In questa cornice, il sindacato di legittimità si muove lungo la consueta direttrice del vizio di motivazione, che conduce all'annullamento della decisione solo in caso di omessa, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso che occupa, la Corte di appello ha evidenziato la circostanza che la circolazione fosse avvenuta in tempo di notte e "su una via della città di Crotone, dove circolavano altre macchine" (quindi, non del centro della città, come invece inteso dall'esponente); ha evidenziato il comportamento non collaborativo al controllo da parte dell'imputato, significativo anche sul piano della rilevazione di un tasso inferiore a quello misurato (in effetti i due valori registrati sono in sequenza decrescente); infine ha rimarcato l'assenza di elementi positivi apprezzabili ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità.

Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che si pone in "sintonia con i principi di diritto sopra rammentati.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del