Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding drug quantity classification under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Russo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Russo challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing the seized quantity should not have been classified under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree. The court rejected this defense as manifestly unfounded, noting that the specific quantity and circumstances of the action justified the original legal characterization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/90: The Court declares an appeal inadmissible when the alleged violation of law regarding the classification of drug quantities is manifestly unfounded based on the established facts and circumstances of the offense.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EMANUELE nato a NAPOLI il 19/03/1977 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Emanuele Russo ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 26.11.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato risultando ineccepibile il rigetto della deduzione difensiva sul rilievo dell'ostativo quantitativo di stupefacente rinvenuto (per gr. 101,24), alla duplice qualità dello stupefacente in uno alle circostanze e modalità dell'azione. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigl re estensore residente Ang o Capozzi - r‘2 fl. LLc-rJA i o Erg' 2