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Ordinanza — n. 4783/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4783/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAPANO BIAGIO nato a ROMA il 05/02/1992 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE ì L' imputato Biagio Sparapano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data 3.7.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 condannandolo a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4783/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 condannandolo a pena di giustizia.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità indagine penale suppletiva deposizione inattendibile dichiarazioni contraddittorie sospensione dell'istruzione delitto contro l'ambiente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAPANO BIAGIO nato a ROMA il 05/02/1992 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE ì L' imputato Biagio Sparapano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data 3.7.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ed esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in relazione ad entrambi i profili. Quanto alla mancata derubricazione, ineccepibile è il rigetto della deduzione difensiva sul rilievo dell'ostativo quantitativo di stupefacente rinvenuto in uno alla sua illecita detenzione da parte di soggetto ristretto agli arresti domiciliari ed in possesso, oltrechè di strumenti idonei al confezionamento dì dosi, di notevolissima somma senza giustificata provenienza lecita.

Quanto alla recidiva, incensurabile è il rilievo sulla maggiore pericolosità manifestata con il reato per cui si è proceduto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore