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Ordinanza — n. 4782/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4782/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SU YONG HE nato il 25/07/1986 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI• P L' imputata Su Yong He ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 8.9.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuta la predetta responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condannandola a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla destinazione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato, invece destinato al consumo personale della ricorrente; - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della attenuante della lucro di particolare tenuità. - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta, di molto superiore al minimo edittale.

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p; Ordinanza — n. 4782/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in relazione a tutti i profili. Quanto alla destinazione allo spaccio, ineccepibile è il rigetto della deduzione difensiva sul rilievo del rinvenimento di bustine vuote atte alla suddivisione dello stupefacente in uno al quantitativo già rinvenuto ed alla sua distribuzione nell'appartamento. Quanto alla denegata attenuante, incensurabile è il rilievo ostativo sulla qualità ed entità dello stupefacente. Quanto, infine, alla commisurazione della pena in relazione alla specifica e congrua motivazione a riguardo (v. pg. 9 della prima decisione in uno a quella a pg. 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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testimonianza inattendibile alibi testimonianza della vittima prove acquisite tramite sorveglianza testimone anonimo verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
L' imputata Su Yong He ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 8.9.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuta la predetta responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SU YONG HE nato il 25/07/1986 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI• P

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputata Su Yong He ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 8.9.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuta la predetta responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condannandola a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla destinazione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato, invece destinato al consumo personale della ricorrente; - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della attenuante della lucro di particolare tenuità. - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta, di molto superiore al minimo edittale.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in relazione a tutti i profili. Quanto alla destinazione allo spaccio, ineccepibile è il rigetto della deduzione difensiva sul rilievo del rinvenimento di bustine vuote atte alla suddivisione dello stupefacente in uno al quantitativo già rinvenuto ed alla sua distribuzione nell'appartamento. Quanto alla denegata attenuante, incensurabile è il rilievo ostativo sulla qualità ed entità dello stupefacente. Quanto, infine, alla commisurazione della pena in relazione alla specifica e congrua motivazione a riguardo (v. pg. 9 della prima decisione in uno a quella a pg. 2 della sentenza impugnata).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigl'e