Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding statutory mitigation and judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Scarmato's appeal against his conviction for drug trafficking inadmissible. Scarmato argued that the lower court erred in refusing statutory mitigation under Article 62bis of the Penal Code due to his lack of confession. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing the judge's correct exercise of discretion based on the drug's high purity and the defendant's prior conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62bis c.p.; Art. 360 c.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the alleged violation of law is manifestly unfounded and the lower court correctly exercised its discretionary powers in assessing mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARMATO MARCO nato a ROMA il 13/01/1984 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI•
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Marco Scarmato ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 13.1.2021, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62bis c.p. sull'erroneo assunto della mancata confessione del ricorrente. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso l'esistenza di elementi positivamente valutabili in presenza della obiettiva gravità del fatto in considerazione dell'elevatissimo grado di purezza della sostanza stupefacente (98,5%) e della condotta anteatta e susseguente al reato. dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il Consigli stensore