Ordinanza — n. 4780/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO ALESSANDRO nato a BRINDISI il 01/10/1978 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; I L' imputato Alessandro Leto ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12/12/2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,341bis c.p. condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la finalità ostacolatrice della condotta. - inosservanza dell'art. 62bis e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 c.p; Ordinanza — n. 4780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81,337,341bis c.p. condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la finalità ostacolatrice della condotta. - inosservanza dell'art. 62bis e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO ALESSANDRO nato a BRINDISI il 01/10/1978 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I L' imputato Alessandro Leto ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12/12/2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,341bis c.p. condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità mancando l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la finalità ostacolatrice della condotta. - inosservanza dell'art. 62bis e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto all'ineccepibile giustificazione in fatto sulla condotta ostacolatrice volontariamente tenuta del ricorrente (v. pg. 3, punto 4.1.). Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza). Il terzo motivo è censura generica all'ineccepibile esclusione della esistenza di elementi favorevoli (v. punto 4.2.), tenuto conto della commisurazione della pena nei minimi edittali. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Presidente Angel Cap