Italian court dismisses appeal against conviction for unauthorized absence from work due to lack of necessity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Cristian Salierno inadmissible, confirming his conviction for unauthorized absence from work. The defendant argued that his absence was necessary and lacked subjective intent, but the court found no absolute necessity for leaving the workplace. Consequently, the appeal was rejected based on the established facts and the defendant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 62bis c.p.; Art. 99 c.p.: The court rejects an appeal challenging a conviction for unauthorized absence when the defendant fails to demonstrate absolute necessity for leaving the workplace, especially given prior criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIERNO CRISTIAN nato a LECCE il 08/01/1983 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Cristian Salierno ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 4.11.2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità versandosi in mera trasgressione delle prescrizioni imposte, non avendo il ricorrente inteso sottrarsi alla sfera di custodia, dovendosi escludere l'elemento soggettivo ed ammettere la esistenza della necessità invocata dalla difesa, anche solo sul piano putativo. - erronea applicazione degli artt. 62bis e 99 c.p. in assenza di motivazione a riguardo. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione all'accertata presenza in luogo diverso e distante da quello lavorativo al quale era autorizzato, in assenza di qualsiasi assoluta necessità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni di fatto non consentite rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo sulla maggiore pericolosità mostrata con la condotta in esame ed alla assenza di elementi favorevoli nonchè in presenza dei plurimi precedenti a carico. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q.
M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Angel pozzi 1 0EB 2022