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Ordinanza — n. 4778/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for discretionary sentencing and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to reclassify the offense and reduce the sentence. The appellant argued for a different legal qualification under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, citing low drug potency and lack of accounting records as mitigating factors. The court rejected these claims, emphasizing the clear evidence of 521 individual doses and the judge's discretionary power to exclude generic mitigating circumstances based on the defendant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. n. 309/90; The Court of Cassation holds that the appellate judge's exercise of discretion in reclassifying the crime and excluding generic mitigating circumstances is not subject to cassation review when supported by clear factual findings and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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drug trafficking reclassification generic mitigating circumstances discretionary sentencing power Article 73 Drug Law inadmissible appeal esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario e-justice

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90
Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMASUEN JUSTICE OSAMEDE nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Osamede Justice Imasuen ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 15.7.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 risultando accertata la minima efficacia drogante e le indicate circostanze che depongono per la minima offensività del fatto; violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non risultando congruente il riferimento alla contabilità tenuta; vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche in relazione agli indicati elementi di fatto.

Il ricorso è inammissibile. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati rispetto all'incensurabile rilievo ostativo sulla ricavabilità di ben 521 dosi medie singole e sulle circostanze dell'azione, ivi compresa la tenuta contabilità. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la esistenza di elementi positivi, anche considerando i precedenti a carico, di cui uno specifico per fatti recenti. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma ìn favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q, M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelcapozzi