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Ordinanza — n. 4776/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4776/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYDERIZI SOKOL nato il 14/06/1969 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;‘ L' imputato Sokol Myderizi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 15/5/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,635 c.p. ha rideterminato la pena inflitta, escludendosi la recidiva. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la condotta minacciosa o violenta e la consapevolezza del ricorrente. - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., versandosi in una condotta colposa. - inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p, art. 635 c.p, art. 62bis c.p, art. 131bis c.p; Ordinanza — n. 4776/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della volontaria condotta posta in essere dal ricorrente che ebbe a porre in pericolo, durante l'inseguimento, la pubblica incolumità (v. pg. 2 della sentenza). Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza). Il terzo motivo è cesnura generica all'ineccepibile esclusione della particolare tenuità del fatto sulla base del complessivo sviluppo delle condotte criminose (v. pg. 3).

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza caso di media gravità accertamenti medici peritali responsabilità scemata responsabilità disciplinare mediatore europeo

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p.
art. 635 c.p
- inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., versandosi in una condotta colposa.
art. 62bis c.p
- inosservanza dell'art. 62bis c.p.
art. 131bis c.p
e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYDERIZI SOKOL nato il 14/06/1969 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;‘

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Sokol Myderizi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 15/5/2017, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 81,337,635 c.p. ha rideterminato la pena inflitta, escludendosi la recidiva. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. mancando la condotta minacciosa o violenta e la consapevolezza del ricorrente. - inosservanza di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., versandosi in una condotta colposa. - inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della volontaria condotta posta in essere dal ricorrente che ebbe a porre in pericolo, durante l'inseguimento, la pubblica incolumità (v. pg. 2 della sentenza). Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'incensurabile ritenuto dolo eventuale ( v. pg.6 della sentenza). Il terzo motivo è cesnura generica all'ineccepibile esclusione della particolare tenuità del fatto sulla base del complessivo sviluppo delle condotte criminose (v. pg. 3).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere este