Italian court dismisses appeal against conviction for failure to prove absence from anti-violence center.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a generic factual challenge regarding the appellant's presence at an anti-violence center. The appellant argued she was authorized to attend court and thus her absence was unproven, while the lower court confirmed her guilty plea for failing to demonstrate she was not present by 15:00. The appellate court rejected this because the record showed the court session ended at 12:43 and her return was verified between 15:00 and 15:30, rendering the factual objection insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 366 c.p.p.: A generic factual challenge to the court's reasoning on responsibility is inadmissible when the record clearly establishes the appellant's presence at the relevant location within the specified timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMA MABEL nato il 26/08/1970 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Mabel Elama ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Cagliari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12/12/2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannata a pena di giustizia. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendo la ricorrente autorizzata a recarsi in Tribunale per l'udienza e non essendo provata l'assenza presso il centro antìviolenza sino alle ore 15.
Il ricorso è inammissibile perchè generica censura in fatto all'incensurabile motivazione della responsabilità sui rilievo che la udienza risultava essersi conclusa alle ore 12,43 e che risultava accertato il rientro della ricorrente presso il centro come avvenuto alle ore 15-15,30. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 26.10.200, Il Consigliere