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Ordinanza — n. 4774/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LIDDO PIERFRANCESCO nato a BISCEGLIE il 13/08/1993 DE GENNARO COSIMO MATTEO ELIA nato a BISCEGLIE il 25/05/1985 DE GENNARO PAOLO nato a MOLFETTA il 05/05/1988 DE GENNARO MICHELE nato a TERLIZZI il 15/01/1994 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE Gli imputati Pierfrancesco Di Liddo, Cosimo De Gennaro,Paolo De Gennaro e Michele De Gennaro ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Trani in data 8.6.2020, appellata dagli stessi imputati, ha: - assolto Paolo De Gennaro e Cosimo De Gennaro dalla imputazione di cui al capo C) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 81,110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90) e B)(artt. 110,81,648 c.p.); rideterminato la pena inflitta a Pierfrancesco Di Liddo in relazione al capo A); rideterminato la pena inflitta a Michele De Gennaro in relazione al capo A).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti con unico atto deducono: - violazione di legge penale e illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità su sms pur riconosciuti indecifrabili e - per quanto riguarda il reato di cui all'art.648 c.p. - essendosi dimostrata solo una frequentazione dell'immobile da parte dei due De Gennaro. - violazione di legge penale e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, trattandosi di quantitativi indeterminati. - inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche.

Parole chiave

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asserzione difendibile allegazione motivata eccezioni difensive risposta alla petizione allegazioni di persecuzione contraddittorie allegazioni inverosimili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LIDDO PIERFRANCESCO nato a BISCEGLIE il 13/08/1993 DE GENNARO COSIMO MATTEO ELIA nato a BISCEGLIE il 25/05/1985 DE GENNARO PAOLO nato a MOLFETTA il 05/05/1988 DE GENNARO MICHELE nato a TERLIZZI il 15/01/1994 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE Gli imputati Pierfrancesco Di Liddo, Cosimo De Gennaro,Paolo De Gennaro e Michele De Gennaro ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Trani in data 8.6.2020, appellata dagli stessi imputati, ha: - assolto Paolo De Gennaro e Cosimo De Gennaro dalla imputazione di cui al capo C) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 81,110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90) e B)(artt. 110,81,648 c.p.); rideterminato la pena inflitta a Pierfrancesco Di Liddo in relazione al capo A); rideterminato la pena inflitta a Michele De Gennaro in relazione al capo A).

I ricorrenti con unico atto deducono: - violazione di legge penale e illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità su sms pur riconosciuti indecifrabili e - per quanto riguarda il reato di cui all'art.648 c.p. - essendosi dimostrata solo una frequentazione dell'immobile da parte dei due De Gennaro. - violazione di legge penale e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, trattandosi di quantitativi indeterminati. - inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche.

I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è palesemente generico rispetto alle ragioni della affermazione di responsabilità con le quali non si confronta in alcun modo ( v. pg. 4 e ss. della sentenza). Il secondo motivo è del tutto generico rispetto a quanto oggetto di accertamento ed allo stesso devoluto che non ha riguardato la questione in oggetto Il terzo motivo è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg.9 e sg. della sentenza). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen o delle spese processualì e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 26.10.2021 Il ConsiglieI estenso