Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4772/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4772/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ANGELO nato a SAN SEVERO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 21069/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Angelo Marinelli, ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 26.10.2015 che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condanandolo a pena di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condanandolo a pena di giustizia.

Parole chiave

Generato dall'IA
asserzione difendibile allegazione motivata allegazioni inverosimili revisione della sentenza penale censura dell'accertamento dei fatti attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ANGELO nato a SAN SEVERO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 21069/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Angelo Marinelli, ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 26.10.2015 che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condanandolo a pena di giustizia.

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla intervenuta prescrizione del reato ed alla eccessività della pena. L'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consiglier estensore Il P esidente Angeli pozzi ;