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Ordinanza — n. 4767/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding Article 581 c.p.p. due to non-comparison with lower court grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal did not meaningfully confront the specific inadmissibility grounds established by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically address and contrast the inadmissibility grounds formulated by the lower court in its decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of motivation Article 581 c.p.p. procedural costs Cassation review verdetto di colpevolezza azione penale privata preparazione della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p. avendo l'impugnazione i requisiti necessari.
Art. 360 c.p.p.
art. 581 c.p
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETE ANGELO nato a MANDURIA il 18/09/1999 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZA,

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Angelo Prete ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto che ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal predetto imputato avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 14.10.2020. Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p. avendo l'impugnazione i requisiti necessari. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato rispetto alle censure di inammissibiloità dei gravame di appello formulate dalla sentenza con le quali non si confronta in alcun modo. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigli e estensore Il r