Ordinanza — n. 4766/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARIK SAID (CUI: JEZTM) nato il 24/03/1999 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ì L' imputato Said Tarik ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trento - sez. distaccata dui Bolzano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano in data 6.10.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art.385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrecè genericamente proposto rispetto all'incensurabile giudizio di non particolare tenuità della condotta da parte del giudice di merito relativo alle circostanze dell'allontanamento e sulla sua durata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131bis c.p; Ordinanza — n. 4766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ì L' imputato Said Tarik ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trento - sez. distaccata dui Bolzano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano in data 6.10.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art.385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrecè genericamente proposto rispetto all'incensurabile giudizio di non particolare tenuità della condotta da parte del giudice di merito relativo alle circostanze dell'allontanamento e sulla sua durata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARIK SAID (CUI: JEZTM) nato il 24/03/1999 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Said Tarik ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trento - sez. distaccata dui Bolzano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano in data 6.10.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art.385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrecè genericamente proposto rispetto all'incensurabile giudizio di non particolare tenuità della condotta da parte del giudice di merito relativo alle circostanze dell'allontanamento e sulla sua durata.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il Consi liere est