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Ordinanza — n. 4765/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic formulation of legal grounds without specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hosni Soltani inadmissible due to its generic formulation regarding all legal grounds. The appellant challenged a sentence reducing his penalty under Article 73, comma 5, of the Judicial Code, citing violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and excessive sentencing. The court rejected the appeal because the arguments lacked specificity and failed to address the merits of the case individually.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated in a generic manner without specifying the particular legal grounds or facts relied upon for the challenge.

Parole chiave

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generic appeal formulation inadmissible appeal Article 129 c.p.p. specificity of grounds Italian Criminal Procedure Corte di Cassazione procedural defect testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Art. 129 c.p.p.
Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; - carenza della motivazione in ordine alla eccessività della pena; - erronea qualificazione giuridica del fatto.
Art. 360 c.p.p.
art. 129 c.p
Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; - carenza della motivazione in ordine alla eccessività della pena; - erronea qualificazione giuridica del fatto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HOSNI nato il 06/06/1983 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Hosni Soltani ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Venezia che in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Verona in data 25.2.2020, appellata dallo stesso imputato, qualificati i fatti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; - carenza della motivazione in ordine alla eccessività della pena; - erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto genericamente formulato in relazione a tutti i motivi. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente Ang Capozzi C) L'I P o