Italian court dismisses appeal against conviction for insult to public authority due to lack of dangerous conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mirko Ahmetovic inadmissible regarding his conviction for insult to public authority. The appellant argued that the prosecution failed to prove dangerous conduct and that the recidivism finding lacked specific motivation. The court rejected these claims, stating the first argument was factually generic and the second was unfounded given the appellant's alarming criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 99 c.p.: The court dismisses appeals where the appellant fails to substantiate factual objections regarding the absence of dangerous conduct or challenges the discretionary exercise of recidivism findings based on prior criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a ZAGABRIA( CROAZIA) il 14/09/1986 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mirko Ahmetovic ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12.05.2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce: - inosservanza degli artt. 56 e 337 c.p. in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato consumato trattandosi di solo oltraggio a p.u., mancandosi condotta oppositiva e pericolosa ai danni di terzi. - inosservanza dell'art. 99, comma 4, c.p. e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, genericamente fondata sui precedenti penali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della obiettiva preordinata condotta pericolosa posta in essere dal ricorrente per sfuggire ai controlli con conseguente consumazione del reato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie in ragione degli allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Il P Anglo apozzi 10 FEB 2022 CANI