Italian court dismisses appeal against conditional sentence due to unfavorable prognosis based on abusive conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence, but the court rejected this based on her unfavorable conduct during the irregular electricity extraction investigation. Consequently, the original conviction for the crime in Article 3337 of the Penal Code was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3337 c.p.; Art. 167 c.p.p.: The court established that a request for a conditional sentence is inadmissible when the defendant's behavior during the investigation of the alleged offense demonstrates an unfavorable prognosis for rehabilitation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUCAR ALVAREZ LOURDES MONICA nato il 28/08/1968 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ,A2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputata Monica Lourdes Paucar Alvarez ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 9.11.2016, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 3337 c.p. e condannata a pena di giustizia. I ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato rispetto alla prognosi sfavorevole basato sul comportamento tenuto dalla ricorrente in occasione dell'accertamento relativo al prelievo irregolare di energia elettrica in immobile da lei occupato abusivamente.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.204. Il Consigliere es