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Ordinanza — n. 4755/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction for recidivism and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of recidivism and excessive sentencing. The appellant claimed the lower courts erred in finding guilt for injuries and failed to apply generic mitigating circumstances. The court ruled that the first argument merely repeated factual grounds already addressed and the second lacked merit due to the trial judge's correct discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 590 c.p.; Art. 582 c.p.; Art. 576 n. 1 c.p.; Art. 61 n. 2 c.p.: An appeal challenging a sentence reduction based on alleged violation of statutory provisions or excessive penalty is inadmissible if it merely repeats factual arguments or lacks merit regarding the trial judge's discretionary powers.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism legal provisions excessive penalty review generic mitigating circumstances discretionary judicial power sentencing reduction appeal violence conduct assessment esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità nonchè in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell'art.
Art. 590 c.p.
e vizio della motivazione in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità nonchè in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p. con declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.
Art. 582 c.p.
Art. 576 n. 1 c.p.
Art. 61 n. 2 c.p.
art. 337 c.p
Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p.
art. 590 c.p
e vizio della motivazione in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità nonchè in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASINI VITTORIO nato a ROMA il 21/12/1957 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Vittorio Casini ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 26.11.2018, appellata dallo stesso imputato, esclusa la rilevanza della contestata recidiva, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582, 61 n. 2,576 n. 1 c.p., ha rideterminato la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità nonchè in relazione alla mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p. con declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. - apparenza della motivazione in relazione alla eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo riproduce ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della accertata violenta condotta oppositiva consapevolmente tenuta dal ricorrente ( v. pg. 5 della sentenza) e della sussistenza del dolo in ordine al reato di lesioni in ragione della accettazione del rischio di cagionare lesioni agli operanti con la predetta condotta violenta (v. ibidem).

Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali der*dati al giudice di merito sul rilievo della assenza di elementi favorevoli all'imputato. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigli