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Ordinanza — n. 4753/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4753/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES GOICOCHEA ISABEL nato il 12/07/1974 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;. L' imputata Isabel Torres Goicochea ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 5.4.2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582, 61 n. 2 e 10 c.p. e condannata a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore della parte civile costituita. I ricorso deduce: - mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 393bis c.p. essendosi mancata la disamina delle devolute questioni circa le discrasie tra la versione della parte offesa e quelle dei testimoni dalla stessa indicati in denunzia, dovendosi desumere che il controllore abbia volontariamente impedito la discesa della ricorrente e costretto la stessa, con modalità illegittime, a rimanere sulla vettura. - assoluta mancanza della motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 52 c.p. con riferimento al delitto di lesioni.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p, art. 393bis c.p, art. 52 c.p; Ordinanza — n. 4753/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L' imputata Isabel Torres Goicochea ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 5.4.2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582, 61 n. 2 e 10 c.p. e condannata a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore della parte civile costituita. I ricorso deduce: - mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 393bis c.p. essendosi mancata la disamina delle devolute questioni circa le discrasie tra la versione della parte offesa e quelle dei testimoni dalla stessa indicati in denunzia, dovendosi desumere che il controllore abbia volontariamente impedito la discesa della ricorrente e costretto la stessa, con modalità illegittime, a rimanere sulla vettura. - assoluta mancanza della motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 52 c.p. con riferimento al delitto di lesioni.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza scemata imputabilità gravi addebiti penali luogo del reato risarcimento per errore giudiziario permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
L' imputata Isabel Torres Goicochea ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 5.4.2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p.
art. 393bis c.p
I ricorso deduce: - mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 393bis c.p.
art. 52 c.p
- assoluta mancanza della motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 52 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES GOICOCHEA ISABEL nato il 12/07/1974 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputata Isabel Torres Goicochea ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 5.4.2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582, 61 n. 2 e 10 c.p. e condannata a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore della parte civile costituita. I ricorso deduce: - mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 393bis c.p. essendosi mancata la disamina delle devolute questioni circa le discrasie tra la versione della parte offesa e quelle dei testimoni dalla stessa indicati in denunzia, dovendosi desumere che il controllore abbia volontariamente impedito la discesa della ricorrente e costretto la stessa, con modalità illegittime, a rimanere sulla vettura. - assoluta mancanza della motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 52 c.p. con riferimento al delitto di lesioni.

E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse della parte civile Alterio Maurizio che insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo dell'univoco contenuto della affidabile deposizione della teste Lisca circa il rifiuto della ricorrente a farsi identificare da parte del personale di controllo, risultando essere sprovvista di biglietto, e pertanto, in assenza di qualsivoglia arbitrarietà della condotta del controllore Altieri.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione della accertata ed assorbente assenza di qualsiasi aggressione arbitraria da parte del controllore. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensor