Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising grounds outside statutory limits under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary judge's sentence for a tax offense, arguing violations of law regarding sentencing and non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these grounds because they fall outside the specific categories of admissible appeals mandated by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within the specific grounds enumerated by law; appeals raising issues outside these statutory categories are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO MARIA nato a CATANIA il 20/06/1964 avverso la sentenza del 18/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA-date-awisrraite-pe rti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20612/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Catania ha applicato a Maria Grillo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittole. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delal congruità della pena e della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore Angek Capozzi t _i C_ POSI TATA iN CANCFLLER1A 1