Italian court dismisses appeal against criminal conviction for assault and insult due to lack of admissible facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds relied on generic factual disputes rather than legal errors. The appellant argued that the conviction for assault and insult lacked sufficient motivation and violated the statute regarding reactive conduct. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 582, 585 c.p.: An appeal based solely on generic factual disagreements regarding the existence of conduct or the timing of events is inadmissible when the first-instance judgment is not legally flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITELLA MARCO nato a NOCI il 12/08/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;Pr
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Marco Ritella ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 1.12.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582,585 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p. in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità trattandosi di solo oltraggio a p.u., mancandosi condotta oppositiva. - mancanza della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 c.p. rispetto alle dichiarazioni di Francesco Palombella sussistendo uno iato temporale tra la minaccia ed il pugno al volto del Micelli, essendosi esaurito l'atto del p.u. con il diniego di salire sul treno.
Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono genericamente proposti per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della assenza di prova circa la mera valenza reattiva della condotta del ricorrente che, invece, risulta aver colpito la parte offesa mente questa era sul predellino del convoglio e per superare l'opposizione di questa alla sua salita sul treno. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi DEPOSC. I