Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they cite grounds outside Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Dallupi and Bracja inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The applicants argued for the application of Article 444 of the Code of Criminal Procedure and raised issues regarding legal inobservance and cumulative vices in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the grounds cited did not fall within the specific categories of admissibility established by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Appeals must be lodged for reasons strictly prescribed by law, and grounds outside these categories render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DALLUPI REXHEP nato il 29/03/1987 BRACIA ROBERT nato il 20/05/1989 avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOaLli. udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20587/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato a Rexhep Dallupi e Robert Bracja, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritti. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo: - Nell'interesse del Dallupi inosservanza di legge penale e mancanza di motivazione. - Nell'interesse del Bracja vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Le impugnazioni sono inammissibili perché, proposte per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere est