Ordinanza — n. 4745/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNETTO ANDREA nato a CATANIA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA CLUD-avàbi.se-Mie-pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20586/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania ha applicato a Andrea Brunetto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo inosservanza di legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4745/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Catania ha applicato a Andrea Brunetto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo inosservanza di legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNETTO ANDREA nato a CATANIA il 20/11/1979 avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA CLUD-avàbi.se-Mie-pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20586/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania ha applicato a Andrea Brunetto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo inosservanza di legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore Il Pre Ang o Capozzi •