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Ordinanza — n. 4742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside Art. 448 CP and lacks illegality claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of the imposed sentence, but the court found no allegation of the sentence's illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must fall within the strictly prescribed grounds of Art. 448 CP, and those alleging only excessive punishment without claiming illegality are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive punishment Art. 448 CP procedural costs criminal appeal responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 110 c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 339 c.p.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 110 c.p
pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 337, 339 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATUTE GARCIA JOHNNY EDUARDO nato il 31/10/1992 avverso la sentenza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAclate-arsrt~eiti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20466/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a Johnny Eduardo Matute Garda, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 337, 339 c.p. ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo omessa motivazione in ordine alla pena applicata.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 4.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d le spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consiglie e estensore Il Pr Ange Capoz