Ordinanza — n. 4740/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAMRIOUN MOHAMED nato il 05/02/1966 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA-claM~MttErTrarti.; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; i 20408/21 RG • Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a Mohamed Bouamrioun, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e 110, 586 c.p. ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 110 c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 4740/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e 110, 586 c.p. ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAMRIOUN MOHAMED nato il 05/02/1966 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA-claM~MttErTrarti.; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; i 20408/21 RG • Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a Mohamed Bouamrioun, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e 110, 586 c.p. ascrittigli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 26.10.2021 Il consi