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Ordinanza — n. 4739/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory time limits and lack of penalty illegality claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the strict time limits prescribed by Article 448, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Norja Dorjan, challenged a sentence for tax fraud but failed to allege any illegality of the imposed penalty. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within the statutory period and must allege illegality of the penalty; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Statutory time limits Penalty illegality requirement Code of Criminal Procedure Procedural costs award ricorso per cassazione revisione di una decisione diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 110 c.p.
pen., la pena concordata per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73 d.P.R.
D.P.R. n. 309/90
110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli.
Art. 133 c.p.
Art. 133bis c.p.
Art. 448, comma 2 bis, c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 110 c.p
pen., la pena concordata per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORJA DORIAN nato il 21/12/1987 avverso la sentenza del 30/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA-datera i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20407/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a Dorjan Norja, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione degli artt. 133 e 133bis c.p. in ordine alla applicazione della pena.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore residente Anglo Capozzi IN CANCELLL UEB 2022