Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement on penalty and waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to the penalty in the appellate court. The appellant argued for a different sentence based on specific legal criteria, but these grounds were explicitly waived during the settlement process. Consequently, the court ruled that such arguments cannot be raised in cassation, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals regarding the determination of the penalty are inadmissible if the parties have already settled on the penalty in the appellate instance, as such grounds are considered waived.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADAFORA ROBERTO nato a ACRI il 18/02/1985 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAavvrSI) dllt pcif t; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 20288/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della gravata sentenza del 21.4.2016 del GUP del Tribunale di Verona, appellata dall'imputato Roberto Spadafora, ai sensi dell'art. 599b1s c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo, a mezzo del difensore, erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133bis c.p.. L'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni non ammesse in conseguenza dell'adito c.d. concordato in appello sulla pena. Invero, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 (dep. 2020 ), M., Rv. 278170).
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de e spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore te Ang o Capoz