Cassation appeal dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marcello Vito Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the defendant under Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the appellant argued for a different qualification under a specific comma of the same article. The court rejected this because the appeal invoked a ground not permitted by Article 448, paragraph 2, bis, of the Criminal Procedure Code, constituting an impermissible re-evaluation of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds outside those strictly provided for by law, specifically prohibiting a non-consented re-evaluation of the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLO VITO GIUSEPPE nato a GRUMO APPULA il 03/08/1993 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI-GLa~erstrertier-PaTti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; , 20265/21 RG i Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato a Vito Giuseppe Marcello, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo l'errata mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309/90.
L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione di merito. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 26.10.2021 Il consigliere est