Cassation court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence where conditions were already known to the judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's revocation of a suspended sentence did not violate the principle of *reformatio in peius*. The appellant argued that the judge should not have revoked the benefit since the conditions for revocation were already known and the prosecutor did not challenge them. The court held that such revocations are declaratory acts based on existing facts, not discretionary judgments requiring defense, thus allowing the appellate court to act without contravening the appellant's rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: The revocation of a suspended sentence is a declaratory act based on pre-existing facts and does not violate the principle of *reformatio in peius* when the conditions for revocation were already known to the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADALETA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 09/08/1963 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 25/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 09/02/2018, nei confronti di GADALETA FRANCESCO, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A e C della rubrica perché estinti per prescrizione, confermava la condanna in relazione ai reati di cui ai capi B (art. 483 cod. pen.) e D (art. 483 cod. pen.) e rideterminava la residua pena nella misura di otto mesi di reclusione, confermando nel resto ma revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 168 e 164 cod. pen. in relazione alla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena benché le relative condizioni ostative alla sua concessione fossero già note al primo Giudice e senza che il PM avesse impugnato la relativa statuizione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Costituisce insegnamento consolidato di questa Corte di cassazione, quello secondo il quale non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez.
U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha semplicemente preso atto che la sospensione condizionale della pena era già stata concessa al ricorrente due volte prima che il Tribunale gliela concedesse per la terza volta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consiglier