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Ordinanza — n. 4731/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against Cassation ruling for error of judgment, not fact, under Art. 625-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the legal time limits. The appellant argued the lower court committed a factual error regarding his involvement in the 'ndrangheta, but the court found the contested decision contained evaluative judgments rather than mere factual mistakes. Consequently, the remedy under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure was deemed inapplicable, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary remedy for correcting Cassation rulings applies only to material errors or perceptual mistakes, excluding errors of judgment where the decision involves evaluative assessments of the case facts.

Parole chiave

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extraordinary remedy error of judgment factual error Cassation ruling perceptual mistake inadmissible appeal criminal procedure esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 416-bis cod. pen
art. 625-bis c.p
Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione.
art. 625-bis cod. proc. pen
221280, secondo la quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMERANO RAFFAELE nato a FABRIZIA il 22/01/1971 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Giatoza=isccat~i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, con sentenza in data 27/01/2021, rigettava il ricorso proposto da PRIMERANO RAFFAELE avverso l'ordinanza dell'11/06/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione perché viziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva. Questa Corte ha spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo la quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso).

Nel caso di specie, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sentenza ricorsa ha dato conto del primo motivo di impugnazione e lo ha scrutinato alla luce della complessiva ratio decidendi che il ricorrente neglige completamente ponendosi, di fatto, in dissenso valutativo rispetto ad essa. La sentenza impugnata, infatti, dà conto, alle pagg. 7-8, dell'inserimento del ricorrente nel contesto criminale 'ndranghetistico, con atteggiamento di colpevole connivenza come desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere E