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Ordinanza — n. 4724/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because only tax authorities, not private victims, can oppose indictment dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Lorenzo Brescianini's appeal against the dismissal of criminal proceedings inadmissible. As the private victim of a tax crime, he lacked standing to oppose the prosecution's request for case closure, a right reserved exclusively to the Financial Administration and the Revenue Agency. Consequently, the appeal was rejected, and Brescianini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Only the Financial Administration and the Revenue Agency are entitled to oppose a request for dismissal of criminal proceedings; private victims of tax offenses lack standing to exercise this right.

Parole chiave

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tax crime victim standing opposizione archiviazione legittimazione attiva penale reato tributario Corte di Cassazione revoca dell'opposizione sospensione della riscossione fiscale amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
Avverso detto decreto proponeva opposizione, ex art. 410-bis c.p.p., la parte denunciante BRESCIANINI LORENZO, a mezzo del proprio difensore.
Art. 610, comma 1, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 410-bis c.p
Avverso detto decreto proponeva opposizione, ex art. 410-bis c.p.p., la parte denunciante BRESCIANINI LORENZO, a mezzo del proprio difensore.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 42632 del 16/04/2013
Persone offese dei reati tributari sono l'Amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate, quale ente - quest'ultimo - cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 42632 del 16/04/2013, Rv.
Sez. 2, n. 7739 del 22/11/2011
258306 - 01; Sez. 2, n. 7739 del 22/11/2011, dep.
Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2019
Ed invero, la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2019, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANINI LORENZO nato a GHEDI il 25/09/1937 parte offesa nel procedimento c/ TERRAGNO CARLO nato a SAVONA il 03/01/1977 FASSOLI ANDREA nato a ASOLA il 02/09/1988 MAGRI LAURA nato a MONTICHIARI il 25/06/1975 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con decreto del 15/12/2020, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di BRESCIAdisponeva l'archiviazione delle indagini svolte nei confronti di TERRAGNO CARLO, FASSOLI ANDREA e MAGRI LAURA, già indagati del delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000. Avverso detto decreto proponeva opposizione, ex art. 410-bis c.p.p., la parte denunciante BRESCIANINI LORENZO, a mezzo del proprio difensore. Con provvedimento del 19/05/2021 il Tribunale ha rigettato l'opposizione. Avverso il provvedimento del Tribunale propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo l'abnormità del provvedimento stesso.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Persone offese dei reati tributari sono l'Amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate, quale ente - quest'ultimo - cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 42632 del 16/04/2013, Rv. 258306 - 01; Sez. 2, n. 7739 del 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 252018 - 01). Legittimati a chiedere di essere avvisati della richiesta di archiviazione e di opporsi ad essa sono solo questi due enti, non la persona eventualmente danneggiata dal reato.

Ed invero, la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2019, Rv. 242532 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il