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Ordinanza — n. 4722/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4722/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a PALERMO il 10/02/1948 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 31/01/2019, nei confronti di LUPO ANTONINO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 4722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

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procedimento antisovvenzioni contraffazione di merci canoni non corrisposti concedente di licenza difesa contro le pratiche commerciali illecite altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Osserva, al riguardo, il Collegio: - secondo l'autorevole e ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a PALERMO il 10/02/1948 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 31/01/2019, nei confronti di LUPO ANTONINO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Osserva, al riguardo, il Collegio: - secondo l'autorevole e ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione (Sez.

U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - 01); - le deduzioni difensive sul concorso apparente di norme sono dunque manifestamente infondate oltre che totalmente scollate dalla "ratio decidendi" del provvedimento impugnato quanto alla assenza dell'obbligo di contrassegno SIAE (fatto estraneo all'imputazione); - è un dato di fatto che il ricorrente non ha mai giustificato il possesso dei supporti contenenti opere abusivamente duplicate, né offerto concreti elementi ai Giudici di merito dai quali desumere che egli aveva provveduto personalmente alla duplicazione dei supporti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estensore ALD ACETO Il Pr ide