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Ordinanza — n. 4721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding unconstitutionality of minimum fine under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly reduced only the custodial sentence while leaving the fine unchanged. The appellant argued the fine should also be reduced to the statutory minimum, but the court noted the fine was not subject to the constitutional challenge raised by the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR n. 309 del 1990; Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal challenging the constitutionality of a statutory minimum fine is inadmissible if the appellate court, acting on a rescissory judgment, reduced only the custodial portion of the penalty while leaving the fine unaffected by the constitutional ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeal minimum fine DPR 309/1990 rescissory judgment constitutional challenge riduzione della multa pena minima sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR n. 309 del 1990
40 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Osserva il Collegio: - la Corte di appello ha rideterminato la (sola) pena detentiva in ossequio alla sentenza n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Corte Cost. 2019, n. 40
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHI ELTION nato il 23/01/1991 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 09/10/2020, pronunciata in sede rescissoria, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE dì PESARO, in data 17/04/2018, nei confronti di LLESHI ELTJON, riduceva la pena nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa e confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena pecuniaria nel minimo edittale.

Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Osserva il Collegio: - la Corte di appello ha rideterminato la (sola) pena detentiva in ossequio alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione anziché di sei; • la rimodulazione della pena, applicata dal giudice rescisso in base ad una norma successivamente dichiarata incostituzionale con evidenti ripercussioni negative sulla legalità della pena stessa, riguardava la sola "porzione" detentiva del trattamento sanzionatorio, visto che la pena pecuniaria era rimasta "indenne" al vaglio di costituzionalità della pena; - la Corte dì appello, dunque, sì è attenuta al "mandato" di questa Corte provvedendo a rideterminare la sola pena detentiva adeguandola ai nuovi limiti edittali.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estens