Sentenza — n. 4719/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZENGARINI MARCO nato a LECCO il 29/02/1964 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/02/2021, riformando la sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 15/04/2019, nei confronti di ZENGARINI MARCO, in accoglimento dell'appello del PM, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all art. 4, D.LGS n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria del 07/10/2021 l'imputato ha chiesto l'assegnazione in sezione del ricorso per la discussione in pubblica udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4719/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, D.LGS n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria del 07/10/2021 l'imputato ha chiesto l'assegnazione in sezione del ricorso per la discussione in pubblica udienza.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZENGARINI MARCO nato a LECCO il 29/02/1964 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/02/2021, riformando la sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 15/04/2019, nei confronti di ZENGARINI MARCO, in accoglimento dell'appello del PM, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all art. 4, D.LGS n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria del 07/10/2021 l'imputato ha chiesto l'assegnazione in sezione del ricorso per la discussione in pubblica udienza.
La non manifesta infondatezza del ricorso giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale e alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Osserva, al riguardo, il Collegio che la qualificazione come "ricavi" delle somme transitate sui conti correnti dell'imputato non può essere frutto di presunzioni , vieppiù se corroborate, secondo la ratio decidendi, dal silenzio dell'imputato, cui non può essere richiesto di "se detegere"; in sede penale è compito del PM dar sostanza alle accuse mediante allegazioni probatorie, potendo gli indizi (e non le presunzioni) costituire prova solo se gravi, precisi e concordanti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO 249e, 21ce-t-- Il Presidente GASTO NDREAZZA DEPOStTA