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Ordinanza — n. 4718/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as it is a legality review, not a re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The lower court had acquitted the defendants on specific charges due to statute of limitations and minor offense status. The court rejected the argument that it could re-evaluate factual findings or apply different logic to the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judge, as the appeal is strictly a review of legal legitimacy.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals legality review factual re-evaluation statute of limitations minor offense acquittal court costs judicial logic ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni loro comunicate ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod.
artt. 110 cod. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di IMPERIA, con sentenza in data 11/03/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GIOSSO ANDREA e BAGNASCO MARIA TERESA, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOSSO ANDREA nato a IMPERIA il 09/09/1967 BAGNASCO MARIA TERESA nato a ASTI il 19/05/1955 avverso la sentenza del 11/03/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; / /

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di IMPERIA, con sentenza in data 11/03/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di GIOSSO ANDREA e BAGNASCO MARIA TERESA, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B) e 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo C), perché estinti per prescrizione, e li ha assolti dal reato di cui al capo A (110 cod. pen., 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001) perché non punibili per particolare tenuità del fatto. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, con atto congiunto, il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo A.

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni loro comunicate ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Le doglianze difensive presuppongono la possibilità, da parte della Corte di cassazione, di accedere agli atti del fascicolo processuale per leggerne il contenuto e verificarne la coerenza e congruenza logica rispetto alla decisione impugnata, sovrapponendo la logica della Corte a quella del giudice di merito. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decíso il 22/10/2021 Il Consigli