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Ordinanza — n. 4715/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of devolution of facts to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense arguments relied on facts and evidence not devolved to the appellate court. The appellant argued for acquittal based on landscape binding status and restoration of the site, but the court noted these were factual issues already resolved by the lower courts. The decision was upheld because the Supreme Court's review is limited to logical coherence of the lower court's reasoning, not re-evaluating undevolved factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 610, c. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court's review of the lower court's reasoning is limited to macroscopic logical coherence and cannot re-evaluate facts or evidence not devolved to the appellate instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of devolution of facts appellate court jurisdiction logical coherence of reasoning procedural defect in appeal rifiuti non recuperabili degradazione dell'ambiente rifiuto edile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, c. 1 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate ai sensi dell'art. 610, c.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco
Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIORINI RICCARDO nato a LA SALLE il 09/12/1936 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 06/06/2017, nei confronti di MIORINI RICCARDO in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Lgs n. 152 del 2006 (capo A) e 181, D.Lgs. n. 42 del 2004 (capo B). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti; - con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico gravante sul terreno oggetto della condotta incriminata; - con il terzo motivo deduce l'estinzione del reato di cui al capo B per aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate ai sensi dell'art. 610, c. 1, CPP. Osserva al riguardo il Collegio: - le deduzioni difensive presuppongono la possibilità per la Corte di cassazione di accedere agli atti del fascicolo del dibattimento e di leggerne il contenuto; - si tratta di operazione non consentita; - l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sia-no logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Man-nino, Rv. 202903); - il primo motivo propone una lettura alternativa delle prove conformemente valutate dai Giudici di merito ai fini della condanna dell'imputato attingendo a piene mani al materiale probatorio del quale non viene nemmeno dedotto il travisamento; - resta, dunque, il fatto così come descritto dalla Corte di appello secondo cui l'imputato, al momento dell'accertamento, stava tombando i rifiuti provenienti dalla demolizione di un fabbricato, non avendo senso logico che stesse effettuando questa operazione per conferirli in discarica; - il fatto così come descritto integra a pieno titolo le fattispecie di reato oggetto di condanna, né vi è contestazione sul punto (la dedotta violazione di legge, infatti, propone un fatto storico diverso da quello descritto dalla sentenza); - il secondo ed il terzo motivo deducono questioni di fatto e di diritto non devolute in appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Pr idente GASTO IDREAZZA