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Ordinanza — n. 4710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for public insults and disturbance of order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Betunio inadmissible regarding charges of public insults and disturbance of order. The appellant argued that witness testimonies were contradictory and insufficient to prove the presence of multiple people required for the crime. The court rejected these claims, stating the lower courts correctly evaluated the evidence and the appeal raised only generic factual disputes without legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 81, 337, 341bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when it challenges the factual assessment of the lower court without raising specific legal violations or sufficient evidence of error in the evaluation of witness testimony.

Parole chiave

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public insults criminal liability disturbance of order conviction inadmissible criminal appeal factual assessment review witness testimony evaluation tutela del processo decisionale mancata prova di parzialità validità del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 341bis cod. pen.
- violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341bis c.p., difettando la prova della presenza di più persone.
art. 337 cod. pen
Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod.
art. 341bis c.p
- violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341bis c.p., difettando la prova della presenza di più persone.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETUNIO BRUNO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/04/1965 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Bruno Betunio ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trento che ha confermato quella emessa in data 10/10/2019 dal Tribunale di Rovereto, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. (a) e artt. 81, 341bis cod. pen. (b), condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., stante il contrastante contenuto della deposizione del teste Tonioli e la non pertinenza delle testimonianze rese da Necci, Fattorini e De Biasi. - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341bis c.p., difettando la prova della presenza di più persone. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo é proposto per questioni di fatto involgentì la rivalutazione del compendio dichiarativo rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata ( v. pg. 6 e 7) che hanno ricostruito le condotte oppositive del ricorrente sia quando lo stesso veniva accompagnato nella stanza per asportare i propri effetti personali che nelle varie fasi di accompagnamento all'esterno della struttura. Il secondo motivo è generico rispetto alla corretta valoraizzazione della pertinente tesimonianza del De Biasi sul sopraggiungere di vari soggetti nei pressi delal struttura al momento delle ingiurie profferite dal ricorrente.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore I? Presidepte Anglo Capozzi D E P C.) E, IN CA Ne E