Criminal appeal dismissed as personally filed in violation of Art. 613 CPP; fine imposed for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal personally filed by the appellant inadmissible under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued this restriction violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, but the court found the legislative requirement for technical representation does not limit defensive faculties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was fined €4,000 for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.; The requirement for technical representation in cassation appeals does not violate constitutional rights or the ECHR, as it does not limit the accused's defensive faculties and remains within legislative discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI MICHELE nato a COMISO il 11/02/1993 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA-detcrev-vise-alle_pani; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI RILEVATO IN FATTO - che MARINELLI MICHELE ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che val gano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi e quo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso ip7R-O»la, il 21 settembre 2021 Il consigliere stensore Il presidente Grazia Rosa A iccoli EdoDeoj 1:7 -e-t3 • ,,"\ IN Cfrj'IC Ì F