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Ordinanza — n. 4705/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal dismissed as inadmissible under Art. 613 CPP; constitutional challenge rejected; fine imposed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the personal appeal filed by MaPELLI MASSIMILIANO inadmissible because it violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which requires technical representation for appeals to the Supreme Court. Although the appellant argued this restriction infringed constitutional rights and ECHR Article 6, the court held that legislative discretion in requiring legal representation does not limit defensive faculties. Consequently, the generic constitutional complaints were rejected, and the appellant was fined €4,000 under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The requirement for technical representation in appeals to the Supreme Court does not violate constitutional rights or the ECHR, as it falls within legislative discretion and does not impair the essence of the right of defense.

Parole chiave

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technical representation requirement personal appeal inadmissibility constitutional complaint rejection right of defense scope legal aid in appeals procedural representation rules court fine imposition impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 616 t cod. proc. pen.
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 t cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.
art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAPELLI MASSIMILIANO nato a BERGAMO il 26/05/1972 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI RILEVATO IN FATTO - che MAPELLI MASSIMILIANO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 t cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in a, il 21 settembre 2021 Il consigliere e ore Il presidente Grazia Rosa Miccoli Eduardo De Gre io 7777.. 1• IN Cl:',.`:(..• - ' •.::; 1 Or FB 2022 .