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Ordinanza — n. 4704/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Martin Alexandru inadmissible. The appellant argued against the lower court's confirmation of his responsibility for aggravated attempted theft, but the court found his complaints too generic. The decision was based on the requirement that cassation grievances must explicitly link the arguments in the appealed decision to the specific grounds of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are generic and fail to establish a clear correlation between the reasoning of the contested decision and the specific legal grounds of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal complaints lack of correlation criminal procedure law aggravated attempted theft gravi addebiti penali tentata truffa altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIN ALEXANDRU nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARTIN ALEXANDRU era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Peraltro, anche nell'atto di appello le doglianze difensive erano state formulate in maniera del tutto generica. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro il 21 settembre 2021 Il Consigliere es e sore Il Presidente Grazia Rosa £nI4a coli Eduardo De Gregorio DEPOSI T957-7