Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Martin Alexandru inadmissible. The appellant argued against the lower court's confirmation of his responsibility for aggravated attempted theft, but the court found his complaints too generic. The decision was based on the requirement that cassation grievances must explicitly link the arguments in the appealed decision to the specific grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are generic and fail to establish a clear correlation between the reasoning of the contested decision and the specific legal grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIN ALEXANDRU nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARTIN ALEXANDRU era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Peraltro, anche nell'atto di appello le doglianze difensive erano state formulate in maniera del tutto generica. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro il 21 settembre 2021 Il Consigliere es e sore Il Presidente Grazia Rosa £nI4a coli Eduardo De Gregorio DEPOSI T957-7