Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4701/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4701/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRISACARU SERGIU nato il 03/12/1983 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato-twisr~diti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che PRISACARU SERGIU ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio censura dell'accertamento dei fatti decisione incidentale impugnabile cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRISACARU SERGIU nato il 03/12/1983 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato-twisr~diti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che PRISACARU SERGIU ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il consigl tensore Il presi